Sez. 3, Sentenza n. 327 del 02/02/1973 (Rv. 362250 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE.*
Per prima udienza, ai sensi dell'art 343 cod proc civ, deve intendersi l'udienza di comparizione nella quale sia stata svolta dall'istruttore una qualsiasi attivita processuale a norma dell'art 350 cod proc civ; per cui la preclusione del gravame non si verifica solo se tale udienza non sia affatto tenuta, perche in tal caso la parte, anche se fosse comparsa, non avrebbe potuto far inserire a verbale la dichiarazione di appello. (V 3077/71, mass n 354401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)