Sez. 3, Sentenza n. 3077 del 29/10/1971 (Rv. 354401 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - PROPONIBILITA IN UDIENZA SUCCESSIVA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - PROPONIBILITA IN UDIENZA SUCCESSIVA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 343 cod proc civ, l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in Mancanza di Costituzione in cancelleria, nella prima udienza, per prima udienza dovendosi intendere quella fissata per la comparizione delle parti, la quale, a norma dell'art 350 cod proc civ, ha inizio, con la verifica, da parte dell'istruttore della regolare Costituzione del rapporto processuale, cui seguono i provvedimenti elencati nello stesso articolo; e cio anche quando, non esaurendosi in quella udienza l'attivita dell'istruttore, questi debba fissarne un'altra, successiva, per l'ulteriore compimento. Conseguentemente, l'unica eccezione che consente alla parte di proporre l'appello incidentale in una udienza successiva e quella che si verifica quando l'istruttore non abbia tenuto affatto l'udienza di comparizione, sicche la parte, anche se fosse comparsa, non avrebbe potuto far inserire a verbale la dichiarazione di appello. (Conf 3857'69, mass n 344192).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)