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Sez. 6, Sentenza n. 12665 del 19/03/2008 Cc. (dep. 21/03/2008) Rv. 239156 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Consegna condizionata del residente nello Stato - Nozione di residente.
Stato
decisa il 2008-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239156-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Al fine dell'applicabilità del particolare regime di consegna disciplinato dall'art. 19, lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, occorre aver riguardo ad una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di una cittadina lituana, dimorante da meno di tre anni -con più soluzioni di continuità - in Italia, dove aveva svolto saltuaria attività lavorativa, e che aveva mantenuto con il paese di origine solide relazioni familiari)

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)