Sez. F, Sentenza n. 36322 del 15/09/2009 Cc. (dep. 18/09/2009) Rv. 245117 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Consegna condizionata del residente nello Stato - Nozione di residente.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Al fine dell'applicazione del regime di consegna condizionata, disciplinato dall'art. 19, lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, occorre aver riguardo ad una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un m.a.e. esecutivo, ha stabilito che non ricorresse la condizione di residente nel caso di una cittadina rumena, che, priva di permesso di soggiorno e di una attività lavorativa in Italia, risultava con certezza essere stata presente nello Stato solo nel 2005, data in cui aveva dato alla luce la figlia, e dal febbraio 2008 quando aveva ivi fissato il suo domicilio, e che, pertanto, dovesse ritenersi irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo lett. r), nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna nei confronti della persona residente).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)