Sez. 6, Sentenza n. 2950 del 19/01/2010 Cc. (dep. 22/01/2010) Rv. 245791 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Consegna condizionata del residente nello Stato - Nozione di residente.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Al fine dell'applicazione del regime di consegna condizionata, disciplinato dall'art. 19, lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, occorre aver riguardo a una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, trasferitosi in Italia da circa 2 anni prima dell'arresto, dove aveva ottenuto la formale residenza, ma privo di stabile lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)