Sez. 6, Sentenza n. 10042 del 09/03/2010 Cc. (dep. 11/03/2010) Rv. 246507 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Consegna del residente - Nozione di residente.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
La nozione di residenza, che viene in considerazione per l'applicazione dell'art. 19 lett. c) della L. 22 aprile 2005, n. 69, non si riferisce al mero dato formale anagrafico, ma deve tener conto dell'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, tra i cui indici concorrenti rilevano la non illegalità della presenza per il cittadino non comunitario, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità territoriale della presenza, la sede quantomeno principale - se non esclusiva - e consolidata degli interessi lavorativi familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali, la distanza temporale tra commissione del reato, la condanna all'estero ed l'inizio della presenza in Italia. Solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni è possibile prescindere dalla valutazione di tali specifici elementi sintomatici. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un m.a.e. esecutivo, ha stabilito che non ricorresse la condizione di residente e che, pertanto, dovesse ritenersi irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo lett. r), nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna nei confronti della persona residente nello Stato).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)