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Sez. 5, Sentenza n. 3531 del 17/02/2006 (Rv. 587597 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti ex art. 2-quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Ambito applicativo - Impugnazione di avviso di liquidazione di imposta conseguente a revoca di benefici - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587597-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, rientra nella previsione della norma di favore di cui all'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, anche la domanda di condono relativa a controversia nascente da un avviso di liquidazione conseguente a revoca di benefici (applicati, nella specie, in sede di registrazione dell'atto costitutivo di società, ai sensi dell'art. 29 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il carattere strumentale dei beni conferiti all'impresa familiare), atteso che la legge di condono in parola non introduce limitazioni in ordine alla natura dell'imposta (principale, suppletiva o complementare) pretesa dall'amministrazione finanziaria, sicché l'interprete non può introdurre limiti alla fruizione del beneficio, introdotto allo scopo di deflazionare il contenzioso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 29, Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)