Sez. 1, Sentenza n. 3415 del 04/05/1999 Cc. (dep. 17/06/1999) Rv. 213837 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Misure in favore dei tossicodipendenti - Sospensione della esecuzione prevista dall'art.91 del D.P.R. n. 309 del 1990 - Competenza del pubblico ministero - Modifiche introdotte dalla legge n.165 del 1998 - Irrilevanza - Preclusioni alla sospensione della esecuzione derivanti dal titolo di reato - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Le modifiche introdotte dalla legge n.165 del 1998 (c.d.legge Simeone) hanno mantenuto inalterata la disciplina delle misure alternative per i tossicodipendenti prevista dal d.P.R. n.309 del 1990. Pertanto, quando il condannato proponga istanza di concessione di una delle due misure alternative previste rispettivamente dagli artt.90 e 94 del medesimo d.P.R. n.309 del 1990 (sospensione della esecuzione della pena detentiva o affidamento in prova al servizio sociale), il potere di sospensione della esecuzione del pubblico ministero trova fondamento in quanto previsto nei commi 3 e 4 del'art.91 del decreto stesso, e non nella nuova formulazione del comma 5 dell'art.656 cod.proc.pen. Ne deriva che per la sospensione della esecuzione in favore dei tossicodipendenti non si applica la preclusione derivante dal titolo di reato, prevista dallo stesso art.656, comma 9, lett.a), del codice di rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)