Sez. 5, Sentenza n. 7573 del 02/12/2004 Ud. (dep. 01/03/2005) Rv. 230811 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Parametri normativi di valutazione - Accertamento - Presenza concorrente - Necessità.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
In tema di giudizio davanti al giudice di pace, l'apprezzamento della "particolare tenuità del fatto", quale causa di improcedibilità dell'azione penale, é evenienza la cui positiva dimostrazione deve risultare dalla valutazione congiunta di un coacervo di elementi specificati dal legislatore, indicativi di un fatto oggettivamente e soggettivamente assai modesto, sempre che non risulti la contraria volontà della persona offesa. (Fattispecie in tema di ingiurie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la "particolare tenuità del fatto" sulla base della non eseguità del danno, avuto riguardo alla potenzialità offensiva delle frasi pronunciate dall'imputato rispetto all'onore e al decoro della persona offesa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)