Sez. 4, Sentenza n. 48159 del 12/10/2004 Cc. (dep. 15/12/2004) Rv. 230407 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Archiviazione durante la fase delle indagini preliminari - Potere valutativo del giudice - Presupposti.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Il giudice di pace, allorchè, nel corso delle indagini preliminari, ritenga di archiviare il procedimento a norma dell' art. 34 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (procedimento penale davanti al giudice di pace), sul presupposto che il fatto incriminato sia di "particolare tenuità", rispetto all'interesse tutelato, deve ottemperare a quanto prescritto nel comma primo della citata disposizione, giustificando in concreto perché ritenga il danno o il pericolo derivato dalla condotta "esiguo" (ponendo tale esiguità in relazione ad un preciso riferimento parametrico) nonchè, esplicitando il criterio in base al quale ritenga di determinare l'"occasionalità" di detta condotta e rappresentando, infine, su quali basi ritenga di formulare il giudizio di "soglia minima" della colpevolezza (con riferimento al grado, definibile minimo, di consapevolezza e di determinazione nel porre in essere la condotta dannosa o pericolosa); inoltre, deve esaminare, a norma del comma secondo dello stesso art. 34, se esistano interessi (giuridicamente riconosciuti e protetti) della persona offesa che dalla definizione del procedimento possano subire pregiudizio, giacchè, in tale evenienza, egli non ha il potere di archiviare.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)