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Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/03/2004 Ud. (dep. 08/04/2004) Rv. 229860 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Presupposti - Mancata opposizione della persona offesa - Verifica anche attraverso fatti assolutamente sintomatici, purchè univoci e concludenti - Mancata comparizione della persona offesa in udienza - Mancata opposizione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229860-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, l'operatività dell'istituto dell'esclusione della procedibilità, nei casi di particolare tenuità del fatto (art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000), è subordinata, nel giudizio, alla non opposizione dell'imputato e della persona offesa, che può essere verificata, oltre che a mezzo di interpello o di spontanea dichiarazione dell'interessato, anche per fatti assolutamente sintomatici, in quanto l'art. 34 non richiede particolari modalità acquisitive, purchè univoci e concludenti. Ne deriva che non costituisce univoca manifestazione della non opposizione richiesta dall'art. 34, comma terzo, D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione della persona offesa in udienza, la quale rappresenta semplicemente la scelta di non coltivare l'azione civile nel processo penale in quanto l'azione puòessere, pur sempre, esercitata in sede civile, ma non la volontà di non opporsi all'immediata statuizione di proscioglimento l'imputato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)