Sez. L, Sentenza n. 11055 del 10/06/2004 (Rv. 573534 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Disciplina ex art. 1, commi duecentosessanta e segg., legge n. 662 del 1996 - "Ius superveniens" ex art. 38, commi settimi e segg., legge n. 448 del 2001 - Giudizi pendenti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dall'INPS in data anteriore al 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri indicati dell'art. 1, commi duecentosessanta e segg., della legge n. 662 del 1996, che trova applicazione anche con riferimento alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ex art. 38, commi settimi e segg., della legge n. 448 del 2001, in quanto l'applicazione di detta legge all'indebito formatosi nel periodo precedente la entrata in vigore della stessa darebbe adito a dubbi di costituzionalità, comportando disparità di trattamento in situazioni identiche sulla base di un discrimine accidentale quale la durata dei processi.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)