Sez. 1, Sentenza n. 42157 del 04/10/2006 Ud. (dep. 21/12/2006) Rv. 235567 - 01
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Osservanza delle forme e dei termini di cui all'art. 589 cod.proc.pen. - Necessità - Giudizio di impugnazione scaturito da gravame del P.M. - Dichiarazione del P.G. in sede di discussione di non voler coltivare l'appello - Rinuncia implicita all'impugnazione - Ravvisabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA
La rinuncia all'impugnazione costituisce atto abdicativo di carattere formale che non ammette equipollenti, dovendo risultare espressa in modo chiaro ed inequivoco la volontà di rinunciare all'impugnazione; pertanto la dichiarazione effettuata dal procuratore generale in sede di discussione di non volere coltivare l'appello non costituisce una valida rinuncia all'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)