Sez. 2, Sentenza n. 40433 del 17/09/2003 Cc. (dep. 23/10/2003) Rv. 228437 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Giudizio di impugnazione scaturito da gravame del p.m. - Richiesta di conferma del provvedimento impugnato da parte del p.m. d'udienza - Rinuncia all'impugnazione - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA
Non può ravvisarsi una rinuncia all'impugnazione nella richiesta del rappresentante della pubblica accusa il quale, nel giudizio scaturito da un gravame del pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento impugnato, posto che tale richiesta esprime solo una valutazione circa il merito della questione sottoposta a giudizio. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha escluso che potesse considerarsi abnorme, o anche soltanto inesatto, il provvedimento di rinvio a giudizio deliberato dalla corte di appello - a seguito di gravame interposto dal pubblico ministero contro sentenza di non luogo a procedere del giudice dell'udienza preliminare - dopo che, nell'udienza camerale celebrata ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., il procuratore generale aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)