Sez. 1, Sentenza n. 2266 del 09/04/1984 (Rv. 434317 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA RELATIVA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE INVESTITO DEL MERITO - CARATTERE ESCLUSIVO - SCINDIBILITÀ DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" - DIVIETO - CONSEGUENZE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA RELATIVA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE INVESTITO DEL MERITO - CARATTERE ESCLUSIVO - SCINDIBILITÀ DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" - DIVIETO - CONSEGUENZE.*
Il giudizio sulla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. spetta, sia per l'an che per il quantum, esclusivamente al giudice investito del merito, nell'ambito di una Competenza funzionale che non consente la scissione di quei due momenti neanche su concorde richiesta delle parti; è, di conseguenza, inammissibile la domanda con la quale si chieda l'accertamento di detta responsabilità ed il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata Sede, senza che, in contrario, possa farsi riferimento al potere del giudice di liquidare anche d'ufficio i danni di che trattasi, un siffatto potere presupponendo pur sempre una domanda dell'interessato volta ad ottenere la liquidazione nell'ambito dello stesso processo dal cui esito sia evidenziabile la responsabilità processuale aggravata. (Conf 477/83, mass nn 425281 425283; (Conf 3610/82, mass n 421577; (Conf 4733/81, mass n 415463; (Conf 5291/80, mass n 409146; (Conf 1544/80, mass n 405112; (Conf 3244/76, mass n 382039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)