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Sez. 3, Sentenza n. 694 del 06/02/1982 (Rv. 418483 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI SVOLGIMENTO NELL'IMMOBILE DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE DI VENDITA AL PUBBLICO DI DETERMINATE MERCI - MUTAMENTO IN APPELLO DELLE MERCI DA PORRE IN VENDITA - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418483-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI SVOLGIMENTO NELL'IMMOBILE DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE DI VENDITA AL PUBBLICO DI DETERMINATE MERCI - MUTAMENTO IN APPELLO DELLE MERCI DA PORRE IN VENDITA - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di cessazione della proroga legale del contratto di locazione adibito ad uso non abitativo, non V'è domanda nuova per mutamento della causa petendi nel caso in cui, lasciandosi inalterati l'oggetto della domanda (cessazione della proroga legale per necessità) ed i termini essenziali della controversia (Esercizio di un'attività commerciale di vendita al pubblico), venga mutato solo il tipo della merce da porre in vendita. (V 611/81, mass n 411099; (V 3814/80, mass n 407657).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)