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Sez. 2, Sentenza n. 3814 del 16/06/1980 (Rv. 407657 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DI ELEMENTI AGGIUNTIVI TRAMUTATI IN FATTO GIURIDICO COSTITUENTE UN'AUTONOMA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407657-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DI ELEMENTI AGGIUNTIVI TRAMUTATI IN FATTO GIURIDICO COSTITUENTE UN'AUTONOMA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITA.*

Si ha domanda nuova in appello - vietata dal primo comma dell'art 345 cod proc civ - anche quando, dedotto in primo grado, quale causa petendi, un determinato fatto giuridico e aggiuntasi la prospettazione di altri elementi di fatto al solo scopo di dare ragione dell'accadimento lamentato, tali elementi aggiuntivi vengano, nel giudizio di appello, tramutati in fatto giuridico costituente un'autonoma causa petendi. (Conf 1204/70, mass n 346835).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)