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Sez. 2, Sentenza n. 5497 del 22/10/1982 (Rv. 423269 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DI ELEMENTI AGGIUNTIVI TRAMUTATI IN FATTO GIURIDICO COSTITUENTE UNA NUOVA "CAUSA PETENDI" - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423269-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DI ELEMENTI AGGIUNTIVI TRAMUTATI IN FATTO GIURIDICO COSTITUENTE UNA NUOVA "CAUSA PETENDI" - INAMMISSIBILITÀ.*

Si ha domanda nuova in appello - vietata dall'art. 345, primo comma, cod. proc. civ. - anche quando, dedotto in primo grado, quale causa petendi, un determinato fatto giuridico, con la prospettazione di elementi aggiuntivi estranei alla causa petendi ed aventi il solo scopo di meglio chiarire lo svolgimento storico dei fatti, tali elementi aggiuntivi vengano, nel giudizio di appello, tramutati in fatto giuridico costituente un'autonoma causa petendi. (nella specie, in primo grado era stata avanzata domanda di adempimento di preliminare di vendita che si assumeva stipulato dal convenuto a mezzo di rappresentante, mentre, in appello, l'istanza di trasferimento del bene era stata fondata su un contratto di permuta stipulato dal convenuto stesso in favore del suo preteso rappresentante "o di persone o ente da nominare" e dedotto nella citazione di primo grado come semplice antecedente di fatto. Il S.C. ha ravvisato una mutatio libelli, vietata dall'art. 345 citato, enunciando il surriportato principio). (V 694/82, mass n 418483; (V 5533/81, mass n 416250; (V 3814/80, mass n 407657).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)