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Sez. U, Sentenza n. 1095 del 30/01/1995 (Rv. 490123 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite della Suprema corte - Disciplina ex art. 350 cod. proc. civ. - Conseguenze - Riesame dei fatti - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490123-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Sebbene il procedimento disciplinare a carico di magistrati sia regolato dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili, il ricorso alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte avverso le sentenze pronunciate dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura rientra nell'ambito della previsione dell'art. 360 cod. proc. civ. e, pertanto, non può essere rivolto a conseguire un riesame dei fatti, in ordine ai quali l'apprezzamento di detta Sezione disciplinare è incensurabile se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e da errori giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)