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Sez. 1, Sentenza n. 2571 del 29/03/1990 (Rv. 466266 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETÀ - OMESSA ISTITUZIONE DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA ED OMESSA CONSEGNA DEI MODELLI 01/M - IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI STESSI RAPPORTI DI LAVORO - IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - RAPPORTI DI ACCESSORIETÀ TRA I DUE GIUDIZI - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466266-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETÀ - OMESSA ISTITUZIONE DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA ED OMESSA CONSEGNA DEI MODELLI 01/M - IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI STESSI RAPPORTI DI LAVORO - IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - RAPPORTI DI ACCESSORIETÀ TRA I DUE GIUDIZI - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*

Qualora, con riferimento all'attività svolta da alcuni lavoratori, venga irrogata nei confronti della titolare dell'impresa sanzione amministrativa per l'omessa istituzione dei libri paga e matricola e per l'omessa consegna dei modelli 01/m, non può verificarsi attrazione per accessorietà (art. 40 cod. proc. civ.) tra l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della suddetta sanzione proposta davanti al pretore del luogo in cui si trova la azienda, a norma dell'art. 413 cod. proc. civ., ed altra opposizione, proposta dallo stesso imprenditore, contro altra ordinanza - ingiunzione riguardante violazione in tema di rapporto assicurativo obbligatorio, al diverso pretore del capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore a norma dello art. 444 cod. proc. civ.; atteso che le due controversie - pur se concernenti gli stessi rapporti di lavoro e riferentisi ad un medesimo presupposto (trattandosi in entrambe di accertare la natura, agricola od industriale, dell'attività svolta dall'opponente) - risultano attribuite dalla legge, secondo criteri di Competenza funzionale inderogabile, senza che sia configurabile la sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. trattandosi di giudizi instaurati nei confronti di soggetti diversi: la prima nei riguardi dell'ispettorato del lavoro e la seconda dall'INPS. (V 6676/88, mass n 460958; (V 719/85, mass n 438928; (Conf 2906/86, mass n 445931; (Conf 3685/84, mass n 435483).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 20 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 195 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 685 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)