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Sez. L, Sentenza n. 3645 del 13/04/1999 (Rv. 525300 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Norme elastiche (clausole generali) - Giudizi di valore inerenti alla loro applicazione - Integrazione giuridica della norma - Configurabilità - Conformità ai principi del'ordinamento e agli "standard" della realtà sociale e della civiltà del lavoro - Necessità - Sindacabilità in cassazione - Sussistenza - Licenziamento di lavoratore per episodi circoscritti di uso di sostanze stupefacenti - Principio sulla necessità di valutare la concreta gravità del fatto posto alla base del licenziamento - Standard sociale sull'opportunità di reinserimento lavorativo in caso di cessazione di uso di stupefacenti - Falsa applicazione di legge in caso di violazione - Configurabilità - Fattispecie relativa a impiegato di banca.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525300-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

I giudizi di valore compiuti ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme "elastiche" che indichino solo parametri generali presuppongono da parte del giudice un'attività di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico - sociale. Ne consegue la censurabilità in cassazione di tali giudizi quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento (espressi dalla giurisdizione di legittimità) e quegli "standard" valutativi esistenti nella realtà sociale - riassumibili nella nozione di civiltà del lavoro, riguardo alla disciplina del lavoro subordinato - che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente. In tale quadro, deve ritenersi che ricorra il vizio di falsa applicazione di legge, denunciabile in cassazione, nel caso in cui il giudice di merito, nel valutare la gravità del comportamento del lavoratore licenziato, a causa di episodi limitati di uso di sostanze stupefacenti, disattenda il principio che impone la valutazione della concreta incidenza dell'inadempimento sulla funzionalità del rapporto e il diffuso standard valutativo (sorretto dal principio costituzionale sul diritto al lavoro e dalla legislazione sulle tossicodipendenze), secondo cui l'opportunità di un reinserimento nel mondo del lavoro del soggetto che abbia saputo rompere con una pregressa esperienza negativa in materia di uso di stupefacenti va adeguatamente considerata e privilegiata rispetto a generiche considerazioni negative sulla personalità di un lavoratore che abbia fatto uso di stupefacenti e sulla pubblicità sfavorevole derivante da episodi del genere per il datore di lavoro. (Fattispecie relativa ad impiegato di banca con qualifica di vice capoufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)