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Sez. 3, Sentenza n. 10566 del 09/05/2007 (Rv. 597792 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Omissione - Conseguenze - Decisione allo stato degli atti - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597792-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO

Nel giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. nell'ambito di un procedimento di esecuzione per rilascio di immobile, poiché è onere della parte produrre il fascicolo previsto dagli artt. 72 e 74 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, il mancato deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ. comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice allo stato degli atti, non potendo egli, sostituendosi alla parte, rimettere la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)