diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10598 del 02/08/2001 (Rv. 548728 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Atti e documenti ritualmente prodotti - Mancato reperimento - Obbligo del giudice di disporne la ricerca e l'eventuale ricostruzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548728-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO

Il mancato rinvenimento al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi a condizione tuttavia che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)