Sez. 2, Sentenza n. 3290 del 06/03/2003 (Rv. 560900 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Mezzo di prova disponibile discrezionalmente dal giudice - Mancato esercizio del relativo potere di disposizione - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
L'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 cod. proc. civ. è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito ed il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sufficientemente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)