Sez. 2, Sentenza n. 12348 del 05/12/1997 (Rv. 510740 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita avente ad oggetto un bene indiviso - Considerazione del bene come un "unicum" inscindibile - Prescrizione - Sussistenza - Manifestazione di volontà di taluno dei comproprietari - Mancanza o invalidità - Conseguenze - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Qualora un contratto preliminare di vendita abbia ad oggetto un bene indiviso, deve presumersi che le parti abbiano inteso considerarlo come un " unicum " inscindibile, per cui la mancanza o l'invalidità della manifestazione di volontà di taluno dei comproprietari, impedisce al promissario di ottenere il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. anche delle quote degli altri, salvo che il negozio offra elementi idonei a far ritenere avvenuta l'assunzione di distinte autonome obbligazioni, sicché ognuna possa e debba essere adempiuta indipendentemente e separatamente dalle altre.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)