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Sez. 1, Sentenza n. 4747 del 13/05/1999 (Rv. 526283 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Promessa di vendita di bene indiviso - Considerazione del bene come un "unicum" inscindibile - Qualificazione come parte unica complessa dei promittenti - Difetto originario o sopravvenuto relativo alla manifestazione di volontà di alcuno dei promittenti - Conseguenze - Inammissibilità dell'azione ex art. 2932 cod. civ. del promissario acquirente nei riguardi soltanto degli altri promissari.
Stato
decisa il 1999-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526283-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Nel caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, dovendosi presumere - in difetto di elementi, desunti dal tenore del contratto, che siano idonei a far ritenere che con esso siano state assunte (anche contestualmente) dai comproprietari promittenti distinte autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà - che il bene sia stato considerato dalle parti come un "unicum" giuridico inscindibile, si deve ritenere che i promittenti venditori si pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia e destinate invece a fondersi in un'unica manifestazione negoziale, con la conseguenza che, qualora una di dette manifestazioni manchi, o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello (o di quelli) tra i comproprietari promittenti, dei quali esista e persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1420, Cod. Civ. art. 1446, Cod. Civ. art. 1466, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)