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Sez. 5, Sentenza n. 8423 del 16/10/2013 Ud. (dep. 21/02/2014) Rv. 258945 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | "Reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione - Principi della Corte EDU del 5 luglio 2011 nel caso Dan c. Moldavia - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258945-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Non sono applicabili i principi posti dalla Corte EDU del 5 luglio 2011, nella sentenza Dan c. Moldavia - per la quale il giudice di secondo grado, che, discostandosi dall'epilogo assolutorio della sentenza di primo grado, intenda condannare l'imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste già ascoltato in primo grado, ha l'obbligo di sentire nuovamente e personalmente il suddetto teste - qualora il giudice di appello non proceda ad una rivalutazione dell'attendibilità di una testimonianza, ma si limiti ad apprezzare le dichiarazioni rese alla luce di ulteriori elementi trascurati dal primo giudice. (In applicazione del principio indicato la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato, in riforma della pronuncia di primo grado, la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenendo certa l'identificazione dell'imputato come gestore di fatto della società fallita sulla base di plurime dichiarazioni di riconoscimento personale non considerate nella sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)