Sez. 5, Sentenza n. 38085 del 05/07/2012 Ud. (dep. 02/10/2012) Rv. 253541 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Obbligatorietà in caso di "reformatio in peius" in appello di sentenza di assoluzione - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 603 cod. proc. pen. per contrasto all'art. 117 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) nella parte in cui non prevede la preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, nel caso in cui la Corte di Appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha rilevato che l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia, impone di rinnovare l'istruttoria soltanto in presenza di due presupposti, costituiti dalla decisività della prova testimoniale, non sussistente nella specie posto che il compendio probatorio era formato non solo da prove testimoniali ma anche da documenti e da dichiarazioni auto-accusatorie degli stessi imputati, e dalla necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni, anch'essa non configurabile nell'ipotesi in esame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)