Sez. 6 - 3, Sentenza n. 22321 del 02/11/2015 (Rv. 637861 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Erronea individuazione del giudice legittimato a deciderlo - Questione di competenza - Esclusione - Ragioni Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO
In tema di impugnazioni, l'appello erroneamente indirizzato ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza, adoperata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, sicché non è riconducibile all'art. 50 c.p.c. e alla regola della "translatio judicii", ponendosi l'erronea individuazione del giudice dell'impugnazione non come questione attinente ai poteri cognitivi dell'organo giudicante adito ma alla mera valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, che va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge dall'art. 341 c.p.c. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto l'affrancazione di un fondo enfiteutico, di competenza del giudice ordinario, la sentenza di primo grado era stata impugnata dinanzi alla sezione specializzata agraria della corte d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Civ. art. 957, Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)