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Sez. 4, Sentenza n. 27987 del 03/07/2012 Cc. (dep. 12/07/2012) Rv. 253589 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Guida sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Operatività - Obblighi dell'imputato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253589-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma secondo, lett. b) C.d.s.), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione, una volta manifestata la quale l'imputato non è tenuto a determinare le modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, spettando ciò al giudice. (Nella specie, in ossequio a tale principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il Gip, decidendo sulla richiesta di patteggiamento contestuale all'opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava inammissibile l'istanza per mancata indicazione da parte dei difensori del piano dettagliato di svolgimento del lavoro di pubblica utilità).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)