Sez. 4, Sentenza n. 12926 del 11/10/2012 Ud. (dep. 20/03/2013) Rv. 255523 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Guida sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Presupposti di operatività.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma secondo, lett. a) c.d.s.), ai fini dell'operatività della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma nono bis, che questi non vi si opponga. Ne consegue che l'imputato non è gravato da alcun onere di definizione delle modalità di esecuzione della misura - essendo tale compito demandato al giudice - e qualora egli solleciti la concessione del beneficio, detta richiesta deve valutarsi come meramente dimostrativa della sua non opposizione alla sostituzione della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. A, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)