Sez. 4, Sentenza n. 53327 del 15/11/2016 Ud. (dep. 15/12/2016) Rv. 268693 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Sanzione inflitta - Sostituzione con il lavoro di pubblica utilità - Onere dell'imputato di individuare specificamente le modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI
Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9 n. 2, Cod. Strada art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)