Sez. 4, Sentenza n. 20043 del 05/03/2015 Ud. (dep. 14/05/2015) Rv. 263890 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Sanzione inflitta - Sostituzione con il lavoro di pubblica utilità - Onere dell'imputato di individuare specificamente le modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma nono bis, c.d.s., la sua non opposizione. Ne deriva che ove l'imputato abbia manifestato la 'non opposizionè, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9 n. 2, Cod. Strada art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)