Sez. 3, Sentenza n. 17400 del 24/01/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284557 - 01
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Delitti contro l'ambiente - Art. 452-bis cod. pen. - Inquinamento ambientale - Elementi costitutivi - Individuazione.
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE
Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento, cagionato in forma alternativa e che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.
Cod. Pen. art. 452 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)