Sez. U, Sentenza n. 8453 del 02/04/2008 (Rv. 602346 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Svolgimento con vincolo di subordinazione, in epoca antecedente al 30 giugno 1998, di mansioni corrispondenti alle finalità istituzionali della P.A. datore di lavoro - Differenze retributive pretese in base agli artt. 2126 o 2041 cod. civ. - Relative controversi - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ordine alla controversia concernente differenze retributive pretese, ai sensi dell'art. 2126 o 2041 cod. civ., per lo svolgimento, con continuità e vincolo di subordinazione, in epoca antecedente al 30 giugno 1998, di mansioni corrispondenti alle finalità istituzionali della P.A. datore di lavoro, non è esclusa né dalla mancanza dell'atto formale di nomina, non essendo questo un requisito essenziale per la sussistenza del rapporto di pubblico impiego, né dall'eventuale nullità del rapporto per violazione di norme imperative, atteso che, sia pure ai limitati fini della retribuzione, l'art. 2126 cod. civ. pone una "fictio iuris" di validità del rapporto nullo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)