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Sez. 3, Sentenza n. 18315 del 14/04/2010 Cc. (dep. 14/05/2010) Rv. 247163 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Prostituzione minorile - Condotta di "induzione" - Persona offesa non iniziata né dedita alla vendita del proprio corpo - Necessità esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247163-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Il reato di induzione alla prostituzione minorile è configurabile anche nel caso in cui il minore sia un soggetto non iniziato né dedito alla vendita del proprio corpo, in quanto è sufficiente che l'agente ponga in essere una condotta idonea a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono la vittima dal prostituirsi al fine di una qualsiasi attività economica. (In motivazione la Corte ha precisato che la semplice dazione di denaro è sufficiente a persuadere un minore a consentire agli atti sessuali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)