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Sez. 3, Sentenza n. 33470 del 04/07/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234787 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Prostituzione minorile - Induzione al meretricio con una pluralità di soggetta - Necessità - Esclusione - Interesse tutelato - Differenza con quello di cui alla legge n. 75 del 1958 in materia di sfruttamento della prostituzione - Atti sessuali con minore in cambio di retribuzione - Punibilità del cliente - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234787-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Il delitto di cui all'art. 600 bis cod. pen. sussiste anche nel caso il cui l'autore del reato abbia indotto soggetti minorenni ad avere rapporti retribuiti non già con una pluralità indiscriminata di persone, ma solo con l'agente stesso; infatti l'interesse protetto dalla fattispecie - a differenza di quello tutelato nella legge n. 75 del 1958 in materia di sfruttamento della prostituzione - è il libero sviluppo psicofisico del minore, il quale può essere messo a repentaglio da qualsiasi tipo di mercificazione del suo corpo. Per tale ragione il legislatore ha previsto in riferimento alla prostituzione minorile, nei commi secondo e terzo della citata disposizione, la punibilità del "cliente", per la quale è sufficiente che il minore abbia ricevuto denaro od altra utilità economica in cambio di prestazioni di tipo sessuale. (Nel caso di specie, si trattava di un soggetto che, dopo avere svolto un'attività di convincimento volta a superare le inibizioni morali e ad influire sulle determinazione di minori di anni quattordici per indurli al meretricio, aveva avuto con gli stessi rapporti sessuali a pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 bis com. 1, Cod. Pen. art. 600 bis com. 2, Cod. Pen. art. 600 bis com. 3, Legge 20/02/1958 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)