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Sez. 1, Sentenza n. 474 del 18/01/2000 (Rv. 532916 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Rigetto - Ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto - Inammissibilità - Condizioni e limiti - Fondamento del decreto di rigetto - Esclusione della qualità di imprenditore commerciale del debitore - Caratteri del provvedimento - Natura decisoria in materia di diritti - Configurabilità - Idoneità ad acquistare efficacia di "res iudicata" anche nei confronti di altri creditori - Sussistenza - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532916-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

In tema di procedure concorsuali, il principio secondo il quale il provvedimento reso dalla Corte di appello a norma dell'art. 22 legge fall. sul reclamo del creditore avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento del tribunale non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (trattandosi di provvedimento camerale privo dei caratteri della definitività e della decisorietà su diritti) non è legittimamente applicabile nel caso in cui il provvedimento stesso abbia negato, in linea di diritto, la proponibilità stessa dell'"azione" del creditore in ragione della qualità del soggetto debitore (nella specie, negando - erroneamente - ad una società cooperativa la qualità di imprenditore assoggettabile alla procedura concorsuale della liquidazione coatta ex art. 2540 cod.civ. per il solo fatto di aver perseguito finalità esclusivamente mutualistiche, senza svolgere attività commerciale in senso proprio). Tale pronuncia, difatti, risolve, in realtà, una controversia in materia di diritti, acquista carattere di definitività (perché fondata non già su profili fattuali suscettibili di mutevoli apprezzamenti in relazione allo stato degli atti, ma su rilievi esclusivamente di diritto), è del tutto idonea a conseguire efficacia di giudicato nei confronti di qualsiasi altro creditore non istante, ma legittimato ex art. 195 legge fall., ed è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)