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Sez. 1, Sentenza n. 6572 del 11/11/1986 (Rv. 448718 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660, CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONDONO - IRREVOCABILITÀ DELLA SCELTA - CONSEGUENZA - EVENTUALI ESENZIONI SPETTANTI AL CONTRIBUENTE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448718-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660, CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONDONO - IRREVOCABILITÀ DELLA SCELTA - CONSEGUENZA - EVENTUALI ESENZIONI SPETTANTI AL CONTRIBUENTE - INAPPLICABILITÀ.*

La presentazione da parte del contribuente di domanda di condono, secondo la disciplina del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1973 n. 323, configura una scelta irrevocabile, che impone la liquidazione dell'imposta dovuta, per i periodi per i quali opera la definizione agevolata, secondo i criteri fissati da detta disciplina ed indipendentemente dall'effettiva esistenza di un imponibile, e che, pertanto, non consente di tenere conto di eventuali esenzioni spettanti al contribuente in virtù dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635 (esenzione decennale dai Tributi diretti per nuove iniziative industriali in zone depresse), a prescindere dal momento, anteriore o posteriore alla presentazione della domanda di condono, in cui il riconoscimento del diritto all'esenzione sia stato comunicato al contribuente. (Conf 3194/86, mass n 446202; (Conf 1036/86, mass n 444548; (Conf 5214/85, mass n 443342; (Conf 5083/85, mass n 442401; (Conf 2493/85, mass n 440331; (Conf 1865/84, mass n 433943).*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 1, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)