Sez. 3, Sentenza n. 2468 del 07/04/1983 (Rv. 427335 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGHI A CARICO DEL DANNEGGIATO - FATTISPECIE (CROLLO DI UN SOLAIO - MANCATO PREVENTIVO TRASFERIMENTO ALTROVE DELLE ATTREZZATURE DI UN'OFFICINA INSTALLATA).*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGHI A CARICO DEL DANNEGGIATO - FATTISPECIE (CROLLO DI UN SOLAIO - MANCATO PREVENTIVO TRASFERIMENTO ALTROVE DELLE ATTREZZATURE DI UN'OFFICINA INSTALLATA).*
L'art. 1227 cod. civ., richiamato per la responsabilità extracontrattuale dal successivo art. 2056, impone al danneggiato un Obbligo di comportamento che, ben lungi dal limitarsi all'inerzia o alla mera astensione dall'arrecare pregiudizio con fatto proprio, richiede, secondo le circostanze del caso, anche una condotta positiva, senza peraltro giungere ad esigere attività gravose, implicanti spese di rilievo o rischi. (nella specie, in cui si discuteva della responsabilità per i danni arrecati ad un'officina meccanica dal crollo dei solai dei due piani sovrastanti dell'edificio, il supremo collegio, enunciando il surriportato principio, ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito il risarcimento per la parte di attrezzatura dell'officina che il titolare di questa, consapevole della situazione di pericolo incombente, avrebbe potuto trasferire e custodire altrove). (V 2651/82, mass n 420523; (V 1785/82, mass n 419642; (V 6480/80, mass n 410237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)