Sez. U, Sentenza n. 13666 del 18/09/2002 (Rv. 557461 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE | IPAB regionali o infraregionali - Natura di ente pubblico o privato - Individuazione - Spettanza alla giurisdizione ordinaria - Esito delle procedure amministrative eventualmente esperite - Rilevanza - Esclusione - Requisiti per l'accertamento della personalità giuridica di diritto privato - Ispirazione religiosa - Elemento teleologico dell'azione amministrativa e collegamento con organismi confessionali - Necessità - Conseguenze dell'avvenuto accertamento della natura privata - Personale dipendente - Controversie di lavoro - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE
In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficienza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, di volta in volta, dall'autorità giudiziaria ordinaria, indipendentemente dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.m. 16 febbraio 1990 (peraltro ricognitivi dei principi generali dell'ordinamento); pertanto, affinché possa essere riconosciuta l'ispirazione religiosa di un ente di assistenza (nella specie: casa di ospitalità per indigenti) - costituente, alla stregua del criterio indicato dalla lettera c) dell'art. 1, terzo comma, di detto d.P.C.m., una delle condizioni alternativamente necessarie (accanto al carattere associativo e al carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati) perché possa riconoscersi natura di ente privato alla detta istituzione - occorre che ricorrano l'elemento teleologico dell'azione amministrativa dell'ente e il collegamento di esso con organismi confessionali, mentre non hanno rilievo ostativo né la circostanza che l'istituzione operi con risorse prevalentemente comunali (essendo l'origine laica dei finanziamenti pienamente compatibile con una utilizzazione dei medesimi in modo coerente con l'ispirazione religiosa), né il fatto che il consiglio di amministrazione dell'ente sia designato dal consiglio comunale, nulla impedendo che un organismo amministrativo non formato da religiosi obbedisca, nelle sue determinazioni, ad un indirizzo religioso. (In applicazione del principio di cui in massima, le S.U., all'esito dell'esame del relativo statuto e delle circostanze valorizzate al riguardo dal giudice di merito, hanno riconosciuto natura di ente privato alla Casa di ospitalità per indigenti di San Cataldo, operante nella Regione Siciliana, ed hanno perciò dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti rapporti di lavoro con detto Ente alla luce delle seguenti circostanze: la compresenza del connotato caritatevole conferito dalla condizione dei destinatari delle prestazioni e della riferibilità di opere così caratterizzate all'atteggiamento pratico cui l'individuo e le istituzioni nelle quali esso esprime la sua personalità sono chiamati dal patrimonio delle virtù fondamentali della religione cristiana, l'impegno speso da un religioso ai fini della costituzione dell'ente, il dato della contiguità di questo, fin dalla sua origine, con l'organizzazione del clero, il collegamento dell'istituzione con una confessione religiosa, impegnata, con apposita convenzione, nel fornire collaborazione, attraverso personale religioso, nello svolgimento dei compiti di educazione morale, civile e religiosa).
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., DPCM 16/02/1990 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 22 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)