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Sez. U, Sentenza n. 5572 del 26/10/1981 (Rv. 416288 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO TRA LA BANCA DEL MONTE DI MILANO ED I SUOI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI PROMOZIONE DI UN DIPENDENTE, PROMOSSA DA ALTRO DIPENDENTE NON PROMOSSO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416288-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO TRA LA BANCA DEL MONTE DI MILANO ED I SUOI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI PROMOZIONE DI UN DIPENDENTE, PROMOSSA DA ALTRO DIPENDENTE NON PROMOSSO - INCLUSIONE.*

Le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti della banca del monte di Milano sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, atteso che tale banca, così come i monti di pegno in genere, ha natura di ente pubblico economico, svolgendo attività imprenditoriale nel settore del credito, sia pure sotto il penetrante controllo dello stato. Detto principio non soffre deroga, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, per il caso in cui il dipendente si dolga della mancata promozione a qualifica superiore, chiedendo l'annullamento del provvedimento di nomina di altri alla qualifica medesima, come lesivo del proprio diritto alla carriera, tenuto conto che siffatta pretesa investe Atti di gestione del potere imprenditoriale, nell'ambito di un rapporto privatistico, e non Atti autoritativi emessi nell'Esercizio di poteri pubblicistici. (V. 5800/80, mass. N. 409628; (V. 5493/80, mass. N. 409364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 25/04/1929 num. 967 art. 1, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 5, Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)