Sez. 5, Sentenza n. 38770 del 09/10/2002 Ud. (dep. 19/11/2002) Rv. 222823 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE | Rapporto pubblico privatizzato - Foglio presenza redatto da dipendente - Natura di atto pubblico - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE
Il cartellino o foglio di presenza dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro sia stato privatizzato, documenta un dato che rileva in via diretta ed immedita unicamnente ai fini della retribuzione e, comunque, della presentazione di lavoro e solo indirettamente, e mediatamente, ai fini del regolare svolgimento del servizio. Ne deriva che tale cartellino o foglio di presenza non costituisce atto pubblio. Ed infatti, ai fini della determinazione della natura di un atto posto in essere da un pubblico dipendente, l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, impone di distinguere tra attività che sia espressione di pubblica funzione (o di pubblico servizio) ed attività riconducibile, come nel caso di specie, all'ambito della presentazione lavorativa che si svolge in regime privatistico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)