Sez. 2, Sentenza n. 9514 del 30/10/1996 (Rv. 500281 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Ricorso per cassazione ex art. 111 della Cost. - Denunciabilità del vizio di motivazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Poiché il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. (nella specie avverso l'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794) può proporsi soltanto per violazione di legge (sostanziale o processuale), il vizio di motivazione può essere denunciato con detto ricorso soltanto quando si concreti nella totale carenza della motivazione stessa o in una motivazione meramente apparente, perché sviluppata con argomentazioni inidonee a rivelare la "ratio decidendi" o logicamente inconciliabili tra loro, non anche quando si risolva solo in un insufficiente valutazione degli elementi di prova.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)