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Sez. 3, Sentenza n. 6637 del 08/07/1998 (Rv. 517031 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Azione del terzo danneggiato - Legittimazione passiva del fondo di garanzia per le vittime della strada - Sussistenza - Impresa cessionaria del portafoglio di quella posta in liquidazione coatta - Esclusione - Appello proposto in proprio dall'impresa cessionaria - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517031-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., soggetto passivo dell'azione proposta dal terzo danneggiato è, a norma dell'art. 4 D.L. 576/1978, conv. in legge 738/1978, direttamente il Fondo di garanzia per le vittime della strada e non l'impresa cessionaria del portafoglio di quella posta in liquidazione coatta amministrativa, la quale assume, invece, la posizione di rappresentante sostanziale e processuale "ex lege" del Fondo. Pertanto, è inammissibile l'appello proposto in proprio dall'impresa cessionaria del portafoglio dell'assicuratore in r.c.a. avverso la sentenza di primo grado pronunciata, invece, nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio dell'assicuratore rimasta vittoriosa nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che ove la sentenza d'appello abbia deciso il gravame nel merito, anziché dichiararlo inammissibile, deve essere cassata senza rinvio dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ. vertendosi in una ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito per difetto di legittimazione dell'appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)