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Sez. 3, Sentenza n. 4052 del 17/06/1986 (Rv. 446862 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - DEL GIURAMENTO DECISORIO - VARIANTI ALLA FORMULA - SEMPLICI CHIARIMENTI - VALIDITÀ DEL GIURAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERCATO.*
Stato
decisa il 1986-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446862-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - DEL GIURAMENTO DECISORIO - VARIANTI ALLA FORMULA - SEMPLICI CHIARIMENTI - VALIDITÀ DEL GIURAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERCATO.*

Il giuramento decisorio deve considerarsi prestato anche quando il giurante abbia apportato alla formula del giuramento aggiunte e varianti che ne costituiscano semplici chiarimenti senza alterarne la sostanza. Il relativo giudizio di valutazione, se adeguatamente motivato, non è censurabile in Sede di legittimità, rientrando nello apprezzamento di fatto del giudice di merito. (Conf 2647/78, mass n 592004).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)