Sez. L, Sentenza n. 9816 del 19/11/1994 (Rv. 488732 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Concessione subordinata alla corresponsione ai dipendenti di trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali - Corresponsione di trattamenti inferiori ai minimi per superamento della durata massima dell'apprendistato previsto da detti contratti - Conseguente inapplicabilità degli sgravi - Contratto aziendale prevedente una più lunga durata dell'apprendistato - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
La corresponsione ai propri dipendenti di trattamenti inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative determina l'inapplicabilità di leggi di concessione o proroga di sgravi contributivi subordinate al rispetto di tali minimi, anche quando detta corresponsione derivi dal superamento, in relazione a determinati lavoratori, della durata massima dell'apprendistato prevista della contrattazione collettiva nazionale, restando in tal caso irrilevante accertare l'applicabilità o no al datore di lavoro di un contratto aziendale contemplante una più elevata durata dell'apprendistato medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7, Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1, Decreto Legge 28/07/1981 num. 395, Legge 25/09/1981 num. 534
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)