Sez. L, Sentenza n. 3509 del 15/04/1996 (Rv. 497009 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi ex art. 1 legge n. 782 del 1980 - Omessa attribuzione all'apprendista della qualifica operaia col relativo salario - Diritto del datore di lavoro allo sgravio - Esclusione - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Lo sgravio contributivo degli oneri sociali previsto dall'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782 (con disposizione ribadita dai provvedimenti successivamente emanati in materia), in favore delle imprese che assicurino ai propri dipendenti di qualsiasi livello e qualifica trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria, non è applicabile al datore di lavoro che, pur rispettando il limite di cinque anni stabilito dall'art. 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, quale durata massima dell'apprendistato, abbia omesso di attribuire al lavoratore al termine del più breve periodo fissato al medesimo fine dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la qualifica operaia ed il relativo salario, se da tale mancata attribuzione derivi per il lavoratore un trattamento inferiore, in concreto, a quello minimo fissato dalla stessa contrattazione collettiva per la corrispondente qualifica non riconosciuta.
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7, Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)