diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 382 del 18/01/1996 (Rv. 495487 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Presupposti del beneficio - Principio di prevalenza del contratto più vantaggioso per il lavoratore e più oneroso per l'impresa - Insussistenza - Trattamento economico minimo garantito dall'impresa ai propri dipendenti alla stregua del contratto stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative fino al 1986 o alla stregua dei contratti collettivi nazionali e provinciali per il periodo successivo - Necessità.
Stato
decisa il 1996-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495487-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Ai fini del riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali in base alle leggi 28 novembre 1980, n.782, 21 maggio 1982, n. 267 e 31 luglio 1986 n. 440, di conversione del D.L. 3 luglio 1986, n. 328, non sussiste alla stregua della lettera e della "ratio" della normativa in materia un principio che in presenza di più contratti collettivi tutti vigenti e tutti stipulati da associazioni sindacali fornite del requisito della maggiore rappresentatività attribuisca prevalenza al contratto più vantaggioso per il lavoratore e più oneroso per l'impresa, richiedendosi soltanto che il trattamento economico minimo garantito da quest'ultima ai propri dipendenti sia quello stabilito in un contratto stipulato da una delle organizzazioni maggiormente rappresentative, per il periodo anteriore al 1986 e nei contratti collettivi nazionali e provinciali per il periodo successivo, senza che sul beneficio sopraindicato abbia alcuna negativa incidenza la mancata applicazione del superiore trattamento economico previsto in altri contratti stipulati da altre organizzazioni di categoria pure egualmente rappresentative.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1, Legge 21/05/1982 num. 267 art. 2, Decreto Legge 03/07/1986 num. 328 art. 3 lett. C, Legge 31/07/1986 num. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)