Sez. 3, Sentenza n. 7273 del 06/08/1997 (Rv. 506493 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA | Conversione automatica del contratto in affitto - Esclusione - Condizioni - Apporto biennale fornito dal concedente alla condirezione delle imprese - Valutazione - Criteri.
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA
La disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 29 del 1990, secondo la quale la conversione del contratto agrario in affitto non ha luogo quando, almeno due anni prima della data in vigore della legge n. 203 del 1982, "il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo art. 4" va interpretata nel senso che la richiesta circostanza dell'"adeguato apporto" deve risultare in concreto, ossia fornita in termini di effettività e continuità (oltre che di attualità), non rilevando, all'uopo, la prospettazione di una sua estrinsecazione meramente potenziale, limitata, in fatto, da circostanze ed eventi estranei alla volontà del concedente (come nella ipotesi in cui essa non si sia potuta compiutamente realizzare per fatto imputabile al mezzadro).
Riferimenti normativi: Legge 14/02/1990 num. 29 art. 2 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 4 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 33 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)